|
O.P.C.M. 01/06/2005 n. 3437
Art. 5.
1. Il direttore del Settore infrastrutture del Servizio infrastrutture e trasporti per le regioni Lazio Abruzzo Sardegna č nominato Commissario delegato e provvede, al fine di fronteggiare lo stato di emergenza in atto di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18 novembre 2004 e per eliminare le connesse situazioni di rischio, a porre in essere le azioni di cui ai precedenti articoli 1, 2, 3, commi 1 e 2, e art. 4, esercitando i relativi poteri, anche derogatori, per la messa in sicurezza della diga di Sterpeto (comune di Civitavecchia - Roma).
2. Il presidente del Registro italiano dighe, in relazione alle attivitā da porre in essere per la messa in sicurezza della diga di cui al comma 1, utilizza le strutture dell'Ufficio periferico territorialmente competente e della sede centrale del Registro italiano dighe ai sensi dell'art. 3, commi 3 e 4.
Art. 6.
1. Il direttore del Settore infrastrutture del Servizio integrato infrastrutture e trasporti per le regioni Liguria, Lombardia č nominato Commissario delegato e provvede, al fine di fronteggiare lo stato di emergenza in atto di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18 novembre 2004 e per eliminare le connesse situazioni di rischio, a porre in essere le azioni di cui ai precedenti articoli 1, 2, 3, commi 1 e 2, e art. 4, esercitando i relativi poteri, anche derogatori, per la messa in sicurezza delle dighe di Figoi e Galano (comune di Genova).
2. Il Presidente del Registro italiano dighe, in relazione alle attivitā da porre in essere per la messa in sicurezza delle dighe di cui al comma 1, utilizza le strutture dell'Ufficio periferico territorialmente competente e della sede centrale del Registro italiano dighe ai sensi dell'art. 3, commi 3 e 4.
Art. 7.
1. Per il perseguimento delle finalitā di cui alla presente ordinanza i Commissari delegati potranno utilizzare le risorse che si renderanno disponibili a seguito del riparto delle somme stanziate dal decreto-legge 29 marzo 2004, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2004, n.
139. A tal fine č autorizzata, per ciascun Commissario delegato, l'apertura di una contabilitā speciale di tesoreria sulla quale confluiranno le relative risorse finanziarie.
Art. 8.
1. In ragione della peculiaritā delle attribuzioni affidate ai Commissari delegati nominati per la messa in sicurezza delle grandi dighe di cui al decreto- legge 29 marzo 2004, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2004, n. 139, i medesimi Commissari, nell'ambito delle risorse agli stessi attribuite, possono estendere, in relazione alle funzioni dagli stessi Commissari esercitate, le polizze assicurative per la responsabilitā civile stipulate per il personale dirigenziale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
Art. 9.
1. Il dipartimento della Protezione civile č estraneo ad ogni rapporto contrattuale scaturito dall'applicazione della presente ordinanza. La presente ordinanza sarā pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 1° giugno 2005 Il Presidente: Berlusconi
Pagina 2/2 - pagine: [1] [2]
|
|
Beni culturali, Bonifica, Caccia e pesca, Inquinamento,
Risorse idriche, Parchi, Cartografia, Paesaggio, Rifiuti, Zone protette
|
|
Amministrazione, Catasto, Certificazione, Comuni, Concessioni,
Enti locali, Protezione civile, Universitā
|
|
Agricoltura, Artigianato, Alberghi, Balneazione, Spettacolo, Turismo
|
|
Agricoltura, Artigianato, Alberghi, Balneazione, Spettacolo, Turismo
|
|
Energia, Energie Alternative
|
|
Costruzioni, Edilizia, Strutture, Impianti, Lavori, Materiali, Opere pubbliche,
Appalti, Contabilitā, Barriere architettoniche
|
|
Condomini Immobili Locazioni
|
|
Aeroporti, Ferrovie, Ponti, Porti, Strade, Condutture
|
|
Informatica, Innovazione, Telecomunicazioni
|
|
Contratti, Esercizio Tariffa professionale, Lavoro
|
|
Sicurezza, Prevenzione incendi, infortuni, impianti
|
|
Alluvioni, Calamitā, Dissesti, Frane, Terremoti
|
|
Norme non incluse nelle categorie precedenti
|
|